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Vecchio 23-10-2007, 21: 04
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predefinito Decisione del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 ottobre 2007, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) SERIE A TIM
Gare del 20-21 ottobre 2007 - Ottava giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. CATANIA
Il Giudice Sportivo,
letta il referto del Quarto Ufficiale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale;
rilevato che sostenitori della Società ospitante, collocati nel settore denominato “curva nord”, in
successive circostanze (prima dell’inizio della gara, al 2° e al 15° del primo tempo, al 2° del
secondo tempo), hanno fatto esplodere, nel recinto e sul terreno di giuoco, petardi dall’elevato
potere deflagrante;
rilevato altresì che, al termine della gara, veniva lanciato sul terreno di giuoco un ennesimo
petardo, la cui forte esplosione cagionava ad un calciatore un momentaneo malore;
valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione nell’uso di materiale illegalmente
introdotto nello stadio, la cui pericolosità per l’integrità fisica delle persone è superfluo
sottolineare;
considerata, d’altra parte, la riferibilità di tali condotte ad un circoscritto e delimitato settore dello
stadio, nonché l’assenza di specifici precedenti a carico della Società oggettivamente
responsabile;
visti gli artt. 12, comma 3 e 6, e 18, comma 1, lett. e) CGS;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Cagliari la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, con l’obbligo
di disputare una gara con il settore denominato “curva nord” inibito agli spettatori.
* * * * * * * * *
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale,
pervenuta via fax alle ore 11.09 del 22 ottobre 2007, circa la condotta tenuta al 6° del secondo
tempo dal calciatore Campagnaro Hugo Armando (Soc. Sampdoria) nei confronti del
calciatore Falcone Giulio (Soc. Parma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, all’atto della battuta di un
calcio di punizione a favore dei parmensi, a pochi metri dal vertice destro dell’area di rigore
doriana, affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, il Campagnaro ed il Falcone, a
breve distanza dalla porta, vennero a trovarsi a stretto contatto, il primo alle spalle del secondo.
Nel muoversi entrambi in direzione del pallone, il Campagnaro protendeva in avanti il braccio
destro e, con repentino movimento “a uncino”, colpiva, con la mano chiusa a pugno, all’addome
l’avversario, che si accasciava dolorante al suolo.
E’ palese l’intenzionalità di tale atto, per l’innaturale movimento del braccio, ed è parimenti
inequivoca la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la rapidità del movimento e la zona del
corpo attinta.
Ne consegue che tale comportamento, sicuramente non visto dall’Arbitro per la repentinità del
gesto e per la presenza di altri calciatori che attorniavano i due protagonisti, integra gli estremi di
quella “condotta violenta” , che legittima l’utilizzazione della prova televisiva ex art. 35 CGS e
che deve essere sanzionata ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore
Campagnaro Hugo Armando (Soc. Sampdoria) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA'
Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al
termine della gara, lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, in direzione della panchina
avversaria, complessivamente tre bottigliette di plastica, una della quali raggiungeva un
calciatore, senza alcuna conseguenza lesiva; per avere altresì, nel corso della gara, acceso nel
proprio settore un fumogeno; recidiva.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso un fumogeno nel proprio settore.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori danneggiato servizi igienici
nello stadio che li ospitava.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.
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Vecchio 23-10-2007, 21: 34
Buh Buh non è in linea
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Messaggi: 376
predefinito

E poi dicono che noi ci sentiamo VITTIME, chissà come mai.... forse perchè hanno squalificato SOLO NOI tutto il campo, ecco perchè. (Parlo di serie A).
E si sapeva da dove veniva lanciata la bottiglietta.
Questa è ingiustizia signori e quelli che dicono che facciamo vittimismo è perchè capiscono un *****.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 23-10-2007, 23: 26
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Registrato dal: Sep 2007
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ti quoto
ma avete visto che x ogni stronzata puniscono il napoli?addirittura 1000 euro x due minuti di ritardo,tosel Via scio'
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