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  #1401 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 16: 31
L'avatar di calli
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ho letto sul sito della torres il verdetto tra le 16,30 e le 17
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  #1402 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 17: 16
L'avatar di MASSESE
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MASSA NEL CUORE
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  #1403 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 19: 30
L'avatar di Paolo M
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e che cazzo, possibile aspettare la condanna o l'assoluzione in questa maniera?
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  #1404 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 01
L'avatar di MASSESE
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Possibile che ancora non si sa che fine facciamo?
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MASSA NEL CUORE
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  #1405 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 08
L'avatar di ultras96
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8. In data 28 luglio 2008 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dalla U.S. Massese sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
1. In primo luogo il Collegio osserva che la disciplina dettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il C.U. 93/A del 5 maggio 2008 All. A, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008 / 2009, diretta alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società, ai controlli e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti ad opera del Consiglio Federale, prevede, tra gli altri adempimenti richiesti alle società professionistiche, quelli del ripianamento dell’eventuale carenza patrimoniale mediante finanziamenti infruttiferi da parte di soci o versamenti in conto di futuro capitale o di aumento di capitale: adempimento volto a ristabilire lo stato di equilibrio finanziario.
Separatamente da questo adempimento è previsto altro adempimento, a carattere prevalemente giuridico, ex art. 2482 ter cod. civ. in presenza di una situazione patrimoniale di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero totale perdita del capitale sociale (con l’esigenza di copertura anche delle ulteriori perdite conseguenti all’azzeramento del capitale): tale adempimento si deve realizzare con urgenza mediante un’assemblea straordinaria che conduca alla copertura totale delle perdite, all’azzeramento del capitale e alla conseguente ricostituzione del capitale sociale almeno nei limiti di legge. Come ampiamente noto la norma è posta a tutela dei creditori e dei terzi nei confronti della società che ha perduto in parte o interamente il capitale sociale, in considerazione della garanzia del capitale, pena lo scioglimento della società.
2. Ai sensi del paragrafo VII del C.U. 93/A le società non sono ammesse ai campionati per carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti. A tal fine le società possono presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale il quale deve essere depositato presso la CO.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19: tutti gli adempimenti necessari possono essere integrati entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19, per cui una “documentazione depositata successivamente al 15 luglio 2008 ore 19 non può essere presa in considerazione” nell’esame del ricorso.
A riguardo il Collegio rileva che la natura perentoria del termine non può essere ormai contestata non solo in ragione della formulazione letterale ed esplicita della norma su indicata, ma anche della sostanziale, sottesa, esigenza che siano certi i tempi del procedimento di ammissione ai fini della tempestiva formazione degli organici dei campionati.
D’altro lato la natura del termine quale perentorio è stata riconosciuta sia con sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI 25 gennaio 2007 n. 268, Cons. Stato Sez. VI Ord. Nn. 4824 e 4825 25 settembre 2006), sia del T.A.R. Lazio (Sez. 3^ ter. 6 agosto 2007 n. 3916) e anche da questa Camera (lodo U.S. Triestina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio 5 giugno 2007): giurisprudenza che ha superato il precedente orientamento formatosi negli anni 2002 / 2004 in assenza dell’esplicita fissazione di termine perentorio nelle norme di ammissione ai campionati.
3. Il Collegio sottolinea ancora che non è condivisibile l’argomentazione secondo la quale l’adempimento relativo alla documentazione (da presentarsi contestualmente al ricorso entro il 15 luglio 2008) possa avvenire a mezzo fax. Tale argomentazione contrasta con il tenore letterale del C.U. 93/A che, mentre prevede esplicitamente “il deposito anche mediante fax” di documentazione relativa agli adempimenti di cui ai paragrafi I, III, V e VI, al contrario prevedendo solo il deposito della documentazione da allegare alla 3
proposizione del ricorso (paragrafo VII) non contempla la possibilità che tale adempimento possa avvenire a mezzo fax. E’ evidente, pertanto, che il deposito diretto della documentazione presso la CO.VI.SO.C. costituisca elemento essenziale al fine di rendere possibile il controllo e l’assunzione dei relativi provvedimenti nei termini brevi per l’emanazione del provvedimento del Consiglio Federale.
4. Nella specie risulta agli atti, e il tema non è discusso tra le parti, che la documentazione a supporto del ricorso non è stata depositata ritualmente entro le ore 19 del 15 luglio 2008, ma il deposito stesso è avvenuto alle ore 19:50 del 15 luglio 2008 presso la CO.VI.SO.C. e alle ore 19:25 del 15 luglio 2008 presso la Lega Professionisti Serie C: e, quindi, la doppia documentazione relativa alla fidejussione è stata presentata oltre il termine perentorio, a nulla rilevando le ragioni soggettive del ritardo (cfr. sul punto lodo S.S.C. Venezia SpA e Sig. Arrigo Poletti / Federazione Italiana Giuoco Calcio 19 settembre 2008).
5. Tutte le altre domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite.
6. Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di lite seguono la soccombenza.
7. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
All’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
1.
Rigetta la domanda della U.S. Massese 1919 Srl.
2.
Condanna la U.S. Massese 1919 Srl, con il vincolo di solidarietà, al pagamento integrale degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati in € 6.000,00 (seimila/00 euro), oltre spese generali e oneri di legge.
3.
Condanna, altresì, la U.S. Massese 1919 Srl al pagamento delle spese di lite in favore della Ricorrente quantificate in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre spese generali e oneri accessori.
4.
Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 28 luglio 2008.
F.to Marcello Foschini
F.to Maurizio Benincasa
F.to Enrico Ingrillì
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Ciro Pellegrino
__________________
IL NOSTRO STILE DI VITA, OLTRE OGNI DIFFIDA
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  #1406 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 12
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8. In data 28 luglio 2008 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dalla U.S. Massese sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
1. In primo luogo il Collegio osserva che la disciplina dettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il C.U. 93/A del 5 maggio 2008 All. A, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008 / 2009, diretta alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società, ai controlli e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti ad opera del Consiglio Federale, prevede, tra gli altri adempimenti richiesti alle società professionistiche, quelli del ripianamento dell’eventuale carenza patrimoniale mediante finanziamenti infruttiferi da parte di soci o versamenti in conto di futuro capitale o di aumento di capitale: adempimento volto a ristabilire lo stato di equilibrio finanziario.
Separatamente da questo adempimento è previsto altro adempimento, a carattere prevalemente giuridico, ex art. 2482 ter cod. civ. in presenza di una situazione patrimoniale di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero totale perdita del capitale sociale (con l’esigenza di copertura anche delle ulteriori perdite conseguenti all’azzeramento del capitale): tale adempimento si deve realizzare con urgenza mediante un’assemblea straordinaria che conduca alla copertura totale delle perdite, all’azzeramento del capitale e alla conseguente ricostituzione del capitale sociale almeno nei limiti di legge. Come ampiamente noto la norma è posta a tutela dei creditori e dei terzi nei confronti della società che ha perduto in parte o interamente il capitale sociale, in considerazione della garanzia del capitale, pena lo scioglimento della società.
2. Ai sensi del paragrafo VII del C.U. 93/A le società non sono ammesse ai campionati per carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti. A tal fine le società possono presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale il quale deve essere depositato presso la CO.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19: tutti gli adempimenti necessari possono essere integrati entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19, per cui una “documentazione depositata successivamente al 15 luglio 2008 ore 19 non può essere presa in considerazione” nell’esame del ricorso.
A riguardo il Collegio rileva che la natura perentoria del termine non può essere ormai contestata non solo in ragione della formulazione letterale ed esplicita della norma su indicata, ma anche della sostanziale, sottesa, esigenza che siano certi i tempi del procedimento di ammissione ai fini della tempestiva formazione degli organici dei campionati.
D’altro lato la natura del termine quale perentorio è stata riconosciuta sia con sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI 25 gennaio 2007 n. 268, Cons. Stato Sez. VI Ord. Nn. 4824 e 4825 25 settembre 2006), sia del T.A.R. Lazio (Sez. 3^ ter. 6 agosto 2007 n. 3916) e anche da questa Camera (lodo U.S. Triestina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio 5 giugno 2007): giurisprudenza che ha superato il precedente orientamento formatosi negli anni 2002 / 2004 in assenza dell’esplicita fissazione di termine perentorio nelle norme di ammissione ai campionati.
3. Il Collegio sottolinea ancora che non è condivisibile l’argomentazione secondo la quale l’adempimento relativo alla documentazione (da presentarsi contestualmente al ricorso entro il 15 luglio 2008) possa avvenire a mezzo fax. Tale argomentazione contrasta con il tenore letterale del C.U. 93/A che, mentre prevede esplicitamente “il deposito anche mediante fax” di documentazione relativa agli adempimenti di cui ai paragrafi I, III, V e VI, al contrario prevedendo solo il deposito della documentazione da allegare alla 3
proposizione del ricorso (paragrafo VII) non contempla la possibilità che tale adempimento possa avvenire a mezzo fax. E’ evidente, pertanto, che il deposito diretto della documentazione presso la CO.VI.SO.C. costituisca elemento essenziale al fine di rendere possibile il controllo e l’assunzione dei relativi provvedimenti nei termini brevi per l’emanazione del provvedimento del Consiglio Federale.
4. Nella specie risulta agli atti, e il tema non è discusso tra le parti, che la documentazione a supporto del ricorso non è stata depositata ritualmente entro le ore 19 del 15 luglio 2008, ma il deposito stesso è avvenuto alle ore 19:50 del 15 luglio 2008 presso la CO.VI.SO.C. e alle ore 19:25 del 15 luglio 2008 presso la Lega Professionisti Serie C: e, quindi, la doppia documentazione relativa alla fidejussione è stata presentata oltre il termine perentorio, a nulla rilevando le ragioni soggettive del ritardo (cfr. sul punto lodo S.S.C. Venezia SpA e Sig. Arrigo Poletti / Federazione Italiana Giuoco Calcio 19 settembre 2008).
5. Tutte le altre domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite.
6. Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di lite seguono la soccombenza.
7. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
All’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
1.
Rigetta la domanda della U.S. Massese 1919 Srl.
2.
Condanna la U.S. Massese 1919 Srl, con il vincolo di solidarietà, al pagamento integrale degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati in € 6.000,00 (seimila/00 euro), oltre spese generali e oneri di legge.
3.
Condanna, altresì, la U.S. Massese 1919 Srl al pagamento delle spese di lite in favore della Ricorrente quantificate in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre spese generali e oneri accessori.
4.
Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 28 luglio 2008.
F.to Marcello Foschini
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F.to Ciro Pellegrino
Dove hai trovato questa bufala?
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MASSA NEL CUORE
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  #1407 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 21
L'avatar di LupoVerde
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mozzarella di bufala?...........però pare scritta bene.....
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  #1408 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 22
L'avatar di ultras96
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Dove hai trovato questa bufala?
Sul sito ufficale del coni a quasto indirizzo Comitato Olimpico Nazionale Italiano> Funzione arbitrale, vai a vedere, non è una bufala.
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  #1409 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 24
L'avatar di zanubrio
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Messaggi: 28
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purtroppo non è una bufala fonte Comitato Olimpico Nazionale Italiano> Funzione arbitrale
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  #1410 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 20: 25
L'avatar di MASSESE
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Registrato dal: May 2008
Messaggi: 559
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Perchè non vai a prendere per il culo qualche altro.
Non hai un cazzo da fare che stare su questo forum?
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MASSA NEL CUORE
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