L'intento di arginare la violenza negli stadi è lodevole, ma la formulazione letterale dell'articolo è infelice:
1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo, non potrà avere la tessera.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, non potrà mai più andare allo stadio. Anche se nel frattempo è diventato una persona matura, se non è recidivo e via dicendo. Addirittura, anche se è stato assolto nel procedimento penale che ha dato origine al daspo!
2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati "da stadio", non potrà avere la tessera del tifoso.
Questo significa che se nel 1989 - venti anni - fa - un soggetto ha commesso un reato da stadio e per quello è stato condannato non potrà avere la tessera del tifoso.
L'assurdità è che un delinquente comune può essere riabilitato dopo tre anni, un tifoso di calcio mai!
L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per voce del Dott. Massucci, si è affrettato a chiarire che:
a) in ordine ai daspo, la tessera non verrà rilasciata a chi ha un daspo in corso;
b) in ordine alle condanne, non verrà rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni [1].
Ora, la precisazione dell'O.N.M.S. non tranquillizza nessuno: l'Osservatorio deve seguire la legge e non può crearne di proprie, né tantomeno può interpretare ciò che è chiarissimo e cioè l'art. 9 della L. 41/07.
Per questa ragione, visto che l'Osservatorio ritiene di interpretare una legge (malfatta e varata d'urgenza come spesso accade in Italia) secondo propri personalissimi criteri che creeranno inevitabili disparità da città a città, quel che si chiede è solamente la modifica dell'art. 9 sopra citato nel senso che segue:
a) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha un daspo in corso [2] (mentre l'art. 9 prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
b) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto non abbia già scontato il daspo.
La soluzione sembra essere ragionevole e, soprattutto, giusta.
Per questa ragione, nel ribadire che, una volta operata questa modifica, non vi saranno motivi particolari per contestare la "tessera del tifoso", invitiamo la società di calcio che sosteniamo con tanta passione a non adottare la "tessera del tifoso" fino a quando l'art. 9 della Legge 41/07 non verrà modificato nel senso sopra indicato.
NOTE
1 Questo esempio chiarire, comunque, l'assurdità di tale interpretazione: un soggetto riceve un daspo di due anni dalla Questura per aver acceso un fumogeno.
Per due anni il tifoso non va allo stadio.
Il processo, però, termina a distanza di 5 anni.
Quindi il tifoso:
a) per due anni non va allo stadio (visto che la questura diffida sulla base di una denuncia);
b) poi potrà andarci tranquillamente per 3 anni (in base all'interpretazione dell'O.N.M.S., altrimenti - per l'art. 9 - da subito non potrà avere la tessera del tifoso);
c) dopo che riceverà la condanna - PER LA STESSA COSA PER LA QUALE GIA' HA SCONTATO IL DASPO - non potrà avere la tessera del tifoso - pur credendo all'interpretazione dell'O.N.M.S. - per altri 5 anni.
2 E quindi esattamente nel senso indicato dall'O.N.M.S., però modificando la legge.
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